Decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 2 luglio 2007 (*).
 

Testo del decreto-legge

Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni
apportate dalla Commissione

Disposizioni urgenti in materia finanziaria.

    

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

        Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

        Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare disposizioni per superare le difficoltà finanziarie e operative dell'Amministrazione centrale e degli enti locali, di garantire la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali di pace e di aiuto umanitario, nonché di intervenire rapidamente a sostegno di alcuni specifici settori dell'economia;

        Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 giugno 2007;

        Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dei trasporti, delle infrastrutture, per gli affari regionali e le autonomie locali, del lavoro e della previdenza sociale, della difesa, degli affari esteri, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'università e della ricerca;

emana
il seguente decreto-legge:

Articolo 7.
(Reintegro autorizzazioni di spesa e disaccantonamenti per l'anno 2007 delle somme accantonate ai sensi dell'articolo 1, comma 507, della legge 27 dicembre 2006, n. 296).

Articolo 7.
(Reintegro autorizzazioni di spesa e disaccantonamenti per l'anno 2007 delle somme accantonate ai sensi dell'articolo 1, comma 507, della legge 27 dicembre 2006, n. 296).

        1. Le autorizzazioni di spesa di cui all'elenco n. 1, allegato al presente decreto, sono integrate, per l'anno 2007, degli importi indicati nell'elenco medesimo.
        2. Le somme accantonate per l'anno 2007, ai sensi dell'articolo 1, comma 507, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sulle unità previsionali di base di cui all'elenco 2, allegato al presente decreto, sono rese disponibili per gli importi ivi indicati.

        Identico.

        (Per le modifiche agli allegati, si vedano gli elenchi 1 e 2).